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MESSINA. È appeso a un filo sottile il futuro di Messinambiente, a un passo dal fallimento. Dopo la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori, le sorti della partecipata si decideranno il prossimo 7 novembre, quando si svolgerà l’ultima udienza della procedura fallimentare iniziata nel tardo 2016.

Cosa comporterebbe un eventuale e sempre più concreto fallimento? Guai. Grossi. Per Palazzo Zanca e per la gestione dei rifiuti in toto. A rischio c’è innanzitutto il destino della MessinaServizi, con la “fuoriuscita” del Comune, socio al 100% della società, e la prospettiva, già preventivata da De Luca, di un affidamento ai privati dell’intero comparto.

A meno che, per evitare una interruzione dei servizi e salvaguardare almeno momentaneamente i dipendenti, non si opti per una soluzione tampone, con un esercizio provvisorio da affidare alla MessinaServizi in quanto “ramo aziendale” di Messinambiente, come di fatto è. Una prospettiva comunque prevista dalla legge fallimentare in merito alla crisi delle imprese pubbliche.

Non dovrebbero nefaste conseguenze per il Comune, a fronte di un debito “imprevisto” di oltre 100 milioni: che non dovrebbe che stravolgere l’intero Piano di riequilibrio. Secondo il codice civile, nelle società di capitali, come Messinambiente, l’ente non risponde oltre la quota di capitale. Il problema che si potrebbe avere è rispetto ad alcune prestazioni che Messinambiente aveva eseguito ed il Comune non aveva pagato: trenta milioni, che si intersecano con il contenzioso Ato3, ma sono già state stanziate nei bilanci.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

Esaminati gli atti della procedura n. 4/2017 R.C.P, relativa al concordato preventivo proposto da MESSINAMBIENTE s.p.a. in liquidazione, con sede in Messina, via Salandra, presso Autocentro N.U., c.f. 02093260830; in esito all’adunanza dei creditori del 19 settembre 2018; esaminata la relazione dei commissari giudiziali depositata l’11 ottobre 2018, dalla quale risulta che non risultano raggiunte entrambe le maggioranze previste dall’art. 177., co. 1, legge fall.: infatti, è stata raggiunta la sola maggioranza delle classi e non anche quella assoluta per crediti, avuto riguardo soprattutto al voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate (creditore per € 56.895.366,02); preso atto dell’avvenuta proposizione di ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Messina da parte della società proponente avverso l’atto dell’Agenzia delle Entrate del 2 luglio 2018 prot. n. 161136/2018 e provvedimenti presupposti e successivi, con richiesta di inibitoria e, nel merito, di dichiarazione di illegittimità degli stessi, con conseguente istanza di ordinare all’Ufficio finanziario di esprimere voto
favorevole alla proposta di concordato; preso atto dell’ordinanza del Tribunale del lavoro di Messina del 12 ottobre 2018 di rigetto del reclamo proposto dall’INPS di Messina avverso l’ordinanza del 2 luglio
2018 con la quale il giudice monocratico del lavoro ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c, intentato da MESSINAMBIENTE SPA, così dichiarando l’illegittimità della circolare dell’INPS del 15 marzo 2010 n. 38 in quanto in contrasto con l’art. 182 ter l.f., come modificato dall’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per l’effetto, ordinando all’INPS stesso di non applicarla nella valutazione della
proposta concordataria presentata da Messinambiente spa in liquidazione ritenuto che ai sensi dell’art. 179, co. 1, legge fall., “se nei termini stabiliti non siraggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell’articolo 177, ilgiudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”: ne consegue che, prima di pronunciare
l’improcedibilità della proposta concordataria, già dichiarata ammissibile a sensi dell’art. 163 legge fall., occorre sentire il debitore in camera di consiglio (disponendone la comparizione in udienza appositamente fissata), mentre l’eventuale fallimento dello stesso potrà essere pronunciato solo su istanza di uno o più creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, accertati i presupposti di cui agli
artt. 1 e 5 legge fall.; che il predetto art. 179 legge fall. nulla dispone in ordine all’avviso dell’udienza a
soggetti diversi dal debitore, dovendosi comunque ammettere l’intervento di terzi ed, in particolare, di terzi creditori nonché del P.M.: tuttavia, la circostanza che questi ultimi possano instare per la dichiarazione di fallimento induce a ritenere che quanto meno il Procuratore della Repubblica (quale organo rappresentativo di interessi pubblici) ed i creditori costituiti nel procedimento con difensore debbano essere avvisati; P.Q.M.Visti gli art. 179 e 162 legge fall., dichiara il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l’approvazione del concordato preventivo proposto da MESSINAMBIENTE s.p.a. in liquidazione; Ordina la comparizione della società proponente innanzi al Collegio fallimentare per l’udienza camerale del 7 novembre 2018, ore 11,00, aula di rito; La cancelleria provvederà a darne tempestiva comunicazione alla società proponente ed ai commissari giudiziari, nonché al Pubblico Ministero in sede. I commissari giudiziali daranno comunicazione del presente decreto ai procuratori dei creditori.

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